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Installazione ascensore: tutto quello che c’è da sapere

installazione ascensore

L’installazione dell’ascensore in condominio o in un’abitazione privata corrisponde sempre a una soluzione migliorativa: da un lato favorisce l’abbattimento delle barriere architettoniche garantendo la piena accessibilità dell’immobile, dall’altro contribuisce ad aumentarne il valore. Si tratta però di un intervento complesso, da effettuare in base a una serie di requisiti tecnici, autorizzazioni, normative e criteri di sicurezza. 

Cerchiamo quindi capire cosa comporta installare un impianto di elevazione sia nel caso dei condomini che degli alloggi privati.

Installazione ascensori condominiali

Nonostante i vantaggi che offrono, gli impianti di sollevamento rappresentano uno dei motivi di discussione più frequenti quando si tratta di condomini. Il perché è da ricercare nel fatto che comportano una serie di adempimenti pratici, legali ed economici non sempre facili da gestire. Basti pensare al passaggio cruciale dell’autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale o alla ripartizione dei costi di montaggio e di manutenzione. Fare riferimento alle normative in vigore, quindi, rappresenta un modo per individuare dei punti fermi in un terreno assai insidioso. Inizia proprio da questo aspetto il nostro approfondimento a tema installazione ascensore.

Normative di riferimento

Riportiamo di seguito le leggi che costituiscono il quadro giuridico essenziale in fatto di installazione dell’ascensore in condominio.

  • DPR 162/1999 rappresenta un riferimento normativo fondamentale perché regola la costruzione, l’installazione, la messa in servizio, la manutenzione e le verifiche periodiche degli ascensori.  
  • DPR 23/2017 aggiorna il DPR 162/1999 allineandolo alle nuove direttive dell’Unione Europea per la sicurezza degli impianti. Non a caso, introduce disposizioni specifiche a carico degli impianti esistenti, semplifica alcune procedure di controllo e ribadisce gli obblighi per installatori e manutentori.
  • DM 236/1989 definisce i requisiti di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati. Indica dimensioni, caratteristiche e criteri che gli ascensori devono rispettare per essere davvero fruibili da persone con disabilità o mobilità ridotta.

Nel contesto condominiale, l’installazione di un ascensore si intreccia anche con alcune disposizioni del Codice Civile utili a chiarire diritti, obblighi e modalità decisionali. Ci riferiamo in particolare a:

  • art. 1117 che individua le parti comuni dell’edificio (tra cui rientra anche il vano destinato all’ascensore) stabilendo che ogni intervento in queste porzioni di spazio  deve rispettare la funzione condivisa;
  • art. 1102 che consente ai condomini di utilizzare le parti comuni purché non venga alterata la loro destinazione d’uso e non siano impediti gli stessi diritti agli altri condomini (salvo precise delibere condominiali);
  • art. 1124 che disciplina la ripartizione delle spese per manutenzione e ricostruzione degli ascensori, prevedendo una divisione tra proprietari secondo criteri che tengono conto sia dei millesimi sia del piano in cui si trova ciascuna unità immobiliare;
  • art. 1136 che regola le maggioranze assembleari necessarie per le delibere condominiali, un passaggio fondamentale per approvare l’installazione del nuovo impianto nel rispetto delle procedure.

A fronte di questa premessa legislativa, passiamo a capire quando è possibile installare un ascensore condominiale.

Condizioni per installare l’ascensore in condominio

Interventi condominiali, necessità di un singoli condomini, operazioni di ammodernamento dell’edificio. Sono diverse le situazioni che possono portare alla decisione di installare un impianto di elevazione in condominio. Fermo restando che ognuna è diversa e presenta le sue specificità, entriamo nel merito di alcune.

  • Delibera dell’assemblea di condominio: quando il montaggio dell’ascensore rientra tra gli interventi condominiali, questo passaggio rappresenta la premessa necessaria ad approvare l’intervento con le maggioranze previste dalla legge. Ovvero, la metà dei partecipanti che detengono almeno il 50% del valore dell’immobile o almeno i due terzi dei partecipanti (art. 1136 C.C.). Spetta all’assemblea anche incaricare un’impresa e definire modalità, costi, tempi dell’installazione garantendo trasparenza e gestione condivisa.
  • Diritto di un singolo condomino o di un gruppo di condomini: anche quando l’assemblea non raggiunge la maggioranza, uno o più condomini possono procedere all’installazione dell’ascensore a proprie spese purché non vengano compromesse la stabilità dell’edificio, la sicurezza e il diritto d’uso delle parti comuni (art. 1102 C.C.). Un caso in cui questo può succedere, è proprio quello che affrontiamo al punto successivo.
  • Abbattimento delle barriere architettoniche: se l’ascensore è necessario per rendere accessibile l’edificio a persone con disabilità o difficoltà motorie, l’intervento è di natura sociale e funzionale. Per questo, è soggetto a particolari tutele, contributi pubblici e detrazioni fiscali. Per esempio, le agevolazioni previste dalla legge 104.
  • Ascensore in edifici vincolati è un caso che richiede valutazioni approfondite. È necessario ottenere l’approvazione della Soprintendenza, integrare l’impianto in modo armonioso con la struttura e adottare soluzioni su misura (come gli ascensori a vetro o esterni). In sostanza, installare un ascensore in un palazzo storico significa migliorarne l’accessibilità senza alterare il valore dell’edificio.

Ripartizione delle spese

Come accennato poco sopra, la questione economica è uno dei tasselli che suscita maggiori controversie nell’ambito delle delibere condominiali relative agli elevatori. In sostanza, la domanda è: come ripartire le spese dell’ascensore in condominio? Vediamo 3 casi distinti.

  • Installazione dell’ascensore approvata dall’assemblea condominiale: tutti i condomini hanno l’obbligo di sostenere il costo dell’intervento suddiviso in base ai millesimi di proprietà o, a seconda dei casi, per metà in base ai millesimi di proprietà e per metà in base all’altezza del piano. 
  • Installazione dell’ascensore a carico di un condomino (o un gruppo di condomini) senza l’approvazione dell’assemblea di condominio: in questo caso è il singolo a sostenere l’intero ammontare dei costi e l’impianto resta a suo uso esclusivo. Una condizione che può cambiare se uno o più condomini decidono di contribuire acquisendo, di fatto, il diritto d’uso dell’impianto di elevazione.
  • Interventi di manutenzione agli ascensori: che si tratti di interventi di natura ordinaria o straordinaria, tutti i condomini sono tenuti a contribuire alle spese secondo i millesimi di proprietà e l’utilizzo al piano (art. 1124 C.C.). Significa che anche i proprietari di immobili al piano terra devono sostenere questo genere di costi perché l’ascensore rientra tra i beni comuni del condominio.

installazione ascensori condominiali

Permessi edilizi

Anche nel caso delle autorizzazioni necessarie per l’installazione ascensore dobbiamo fare un distinguo in base al fatto che riguardi impianti interni o esterni. Vediamo perché.

  • Installazione ascensore condominiale interno: non è necessario richiedere permessi edilizi specifici a patto che l’intervento non modifichi la struttura portante dell’immobile. Resta comunque da verificare la fattibilità tecnica in maniera compatibile con le caratteristiche del complesso esistente, come vedremo tra poco.
  • Installazione ascensore condominiale esterno: è necessario presentare in Comune la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). In base alla visibilità dell’impianto, può essere richiesta l’autorizzazione paesaggistica. Mentre nel caso di palazzi soggetti a vincoli, il consenso da parte della Soprintendenza. 

Step fondamentali per installare l’ascensore in condominio

  • Verifiche preliminari e valutazione di fattibilità in base alla struttura, agli impianti, agli spazi comuni, alle dimensioni del vano scala, alla presenza di cortili interni, alla possibilità di installare impianti esterni nel rispetto delle distanze minime previste dalla legge.
  • Convocazione e delibera dell’assemblea condominiale da parte dell’amministratore per illustrare il progetto e il suo costo in modo da poterlo discutere con i condomini e metterlo ai voti. Se l’assemblea approva, il passo successivo è procedere col progetto esecutivo per poi richiedere i permessi necessari. Se invece l’assemblea non approva entro tre mesi dalla richiesta formale, il singolo condomino con disabilità ha il diritto di procedere a sue spese in base a quanto stabilito dalla normativa in vigore. 
  • Concessioni e permessi variano in base al tipo di progetto. In ogni caso, servono a garantire che l’ascensore condominiale rispetti le norme urbanistiche, di sicurezza e di accessibilità.
  • Installazione e collaudo sono i due passaggi che sanciscono la messa in funzione dell’impianto. In particolare il collaudo ascensore è la procedura obbligatoria che certifica il rispetto dei requisiti di legge da parte di personale competente ed è indispensabile per poterlo utilizzare. 
  • Manutenzione obbligatoria consiste nei controlli semestrali e nella verifica biennale da parte di ditte specializzate tenute ad accertare non solo il corretto funzionamento delle componenti dell’elevatore, ma anche il rispetto degli standard di sicurezza previsti.

Installazione ascensori privati

Rispetto al caso dell’edilizia condominiale, l’installazione di un ascensore in abitazioni private risulta di norma più veloce e semplice che si tratti di una villa, una bifamiliare o una palazzina indipendente. Non ci sono assemblee, votazioni, maggioranze o differenze tra le parti comuni: la decisione è diretta e dipende solo dal proprietario o dai proprietari dell’immobile.

Questo non significa però che l’intervento sia privo di regole: anche negli edifici di proprietà esclusiva bisogna rispettare permessi edilizi, normative di sicurezza e requisiti tecnici specifici per garantire un impianto affidabile e in linea con le disposizioni vigenti. Nel dettaglio, per quanto riguarda le leggi, i permessi e i passaggi cruciali per arrivare alla messa in funzione dell’elevatore, valgono le stesse indicazioni che abbiamo riportato poco sopra per i condomini. Per quanto riguarda i requisiti tecnici e le dimensioni, invece, merita soffermarci meglio.

Requisiti tecnici

Quando si valuta l’installazione di un impianto elevatore all’interno o all’esterno di un edificio privato, è fondamentale considerare gli aspetti che influenzano la fattibilità del progetto. Per esempio:

  • spazio a disposizione per il vano corsa e i volumi di fossa e testata;
  • modalità e frequenza d’uso che può cambiare nel caso di un ascensore per disabili o per una famiglia più o meno numerosa;
  • altezza e numero dei piani di servizio, utile per scegliere l’impianto più idoneo alla struttura;
  • vincoli strutturali o paesaggistici che richiedono opportune autorizzazioni;
  • collegamento alla rete elettrica tenendo presente che un ascensore elettrico a risparmio energetico come il nostro Zen-0 o una piattaforma elevatrice come le nostre Mangusta e Miniwatt hanno consumi del tutto simili a quelli di un elettrodomestico.

Dimensioni minime

Anche le misure dell’ascensore sono tra i primi elementi da valutare quando si decide di installare un impianto di elevazione in un immobile, dato che su di esse si basa non solo la progettazione, ma anche la possibilità di ottimizzare spazi e funzionalità. A maggior ragione quando si tratta di abbattimento delle barriere architettoniche, dove la legge stabilisce delle dimensioni minime che variano in funzione della destinazione d’uso e della collocazione degli ascensori. Vediamole.

  • Ascensori in edifici privati di nuova costruzione: cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza; porta con luce netta minima di 0.80 m posta sul lato corto.
  • Ascensori in edifici privati preesistenti: cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza; porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto.

Ti invitiamo a scoprire gli ulteriori dettagli sulle dimensione degli ascensori nella nostra guida dedicata all’argomento.

Ascensore o piattaforma elevatrice

A questo punto non resta che soffermarci sulla scelta del tipo di impianto da installare, dato che tra ascensore e piattaforma elevatrice sussistono delle differenze. Riportiamo di seguito le principali.

  • Ascensore: è sempre corredato di cabina e porte di cabina; può servire edifici di molti piani e trasportare molte persone; esige dei volumi di fossa e testata adeguati; ha una velocità maggiore delle piattaforme elevatrici e può essere di tipo idraulico, elettrico, elettrico a batteria auto-rigenerativo come il nostro Zen-0.
  • Piattaforma elevatrice: può essere priva di cabina e porte di cabina; non puo’ superare 0,15 m/s di velocità; richiede volumi di fossa e testata ridotti; ha un funzionamento di tipo idraulico, elettrico o elettrico a batteria auto-rigenerativo come le nostre piattaforme Mangusta e Miniwatt.

La decisione dipende dal contesto e dalle necessità individuali. Per aiutarti nella scelta, consulta il nostro articolo a tema “ascensore o piattaforma elevatrice” per scoprire i dettagli tecnici e i vantaggi di entrambe le soluzioni.

In ogni caso, che si tratti di un condominio dove eliminare le barriere architettoniche o di una casa privata con spazi ridotti, oggi è possibile adattare l’impianto di elevazione a ogni ogni necessità. Affidati sempre a professionisti qualificati come noi di ARE per individuare l’elevatore più adatto e ottenere un risultato personalizzato

Contattaci per maggiori informazioni o per conoscere il rivenditore di zona più vicino!

 

Disclaimer

Questo articolo ha esclusivo scopo informativo e divulgativo. Non è redatto da professionisti legali, né intende sostituire il parere di un esperto del settore. Le normative possono variare nel tempo: consigliamo di verificare le informazioni presso fonti ufficiali o di consultare un professionista qualificato per ricevere indicazioni aggiornate e specifiche al proprio caso. L’autore del blog non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze, omissioni o interpretazioni errate dei contenuti.

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