Quando si tratta di controllare il funzionamento e l’efficienza del tuo impianto di elevazione, è indispensabile affidarti a personale qualificato e in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Eppure non è sempre facile individuare i tecnici da incaricare: c’è incertezza su chi può fare la manutenzione ascensori, come su ciò che distingue la manutenzione ordinaria da quella straordinaria.
In questo post cerchiamo di fare chiarezza con le informazioni necessarie per provvedere al meglio ai principali adempimenti del tuo ascensore domestico o condominiale. Continua a leggere per entrare nei dettagli dell’argomento!
Chi è responsabile dell’ascensore
In base al DPR 162/99, la responsabilità dell’ascensore spetta al proprietario dell’immobile o al suo legale rappresentante (per esempio, l’amministratore condominiale). Un ruolo che prevede l’obbligo di seguire l’iter di manutenzione dell’impianto a partire dal contatto con i soggetti abilitati per arrivare all’incarico, senza tralasciare l’importanza del libretto ascensore. Il tutto nel rispetto dei tempi previsti dalla legge sia per le verifiche ordinarie che per quelle straordinarie.
Ma cosa succede se si trascura la manutenzione dell’ascensore? Si corrono dei rischi che coinvolgono chi utilizza l’impianto insieme a chi ne è responsabile. In caso di guasti o incidenti, infatti, deve rispondere il proprietario dell’immobile o il suo legale rappresentante con ripercussioni anche gravi di carattere civile e penale. Merita ricordarlo.
Chi può fare la manutenzione ascensori
La normativa alla quale abbiamo fatto riferimento poco sopra, stabilisce anche che la figura centrale per mantenere il corretto funzionamento degli impianti di elevazione sia quella del tecnico manutentore ascensorista abilitato. È a lui che spettano l’installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di ascensori, piattaforme elevatrici, scale mobili, montascale e montacarichi, con compiti che spaziano dai controlli preventivi alla verifica biennale o alla risoluzione di eventuali imprevisti.
Per svolgere queste mansioni, il tecnico in questione deve essere provvisto del patentino di ascensorista: un certificato di abilitazione che si ottiene solo dopo aver superato l’esame teorico-pratico organizzato da una commissione nominata dal prefetto regionale al termine di un corso di formazione specializzato. L’esame include prove scritte, orali e pratiche per valutare le competenze tecniche e operative del candidato. Una volta ottenuto, il patentino ha validità su tutto il territorio nazionale senza necessità di rinnovo.
Chi non possiede il patentino, ma ha completato un corso di formazione in campo ascensoristico, può lavorare nel settore con mansioni limitate rispetto a quelle di un tecnico abilitato. È solo quest’ultimo a garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti di elevazione negli edifici pubblici e privati. Merito di una solida preparazione teorica che si affianca all’aggiornamento continuo. Merito delle sue conoscenze approfondite in materia di normative vigenti e delle componenti meccaniche, elettriche, idrauliche di ogni impianto.
L’ascensorista con patentino può lavorare in autonomia o all’interno di diverse realtà che offrono servizi di manutenzione. A questo punto, vediamo come orientarti nella scelta del tecnico manutentore per il tuo impianto.
Come scegliere il miglior manutentore per il tuo ascensore
Per decidere a chi affidare la manutenzione del tuo impianto di elevazione, ti consigliamo di valutare con attenzione una serie di variabili come:
- l’esperienza: un professionista o un’azienda con una lunga esperienza sul campo avrà maggiore competenza nella gestione di guasti complessi, oltre che una conoscenza approfondita di diverse tipologie di impianti;
- la rapidità d’intervento: è un elemento determinante, soprattutto in situazioni di emergenza, quando è essenziale ridurre al minimo i tempi di attesa o fermo dell’impianto;
- i costi: è sempre importante confrontare diversi preventivi senza sacrificare la qualità del servizio a favore di un risparmio;
- un contratto trasparente e dettagliato (con le specifiche sui servizi inclusi ed esclusi, le tempistiche d’intervento e gli eventuali costi aggiuntivi) è indispensabile per tutelarti ed evitare spiacevoli sorprese;
- un servizio clienti disponibile h24, festivi inclusi, può fare la differenza assicurando assistenza continua e veloce in caso di urgenza.
Cosa rientra nella manutenzione ordinaria dell’ascensore
La manutenzione ordinaria dell’ascensore comprende una serie di controlli necessari a garantire il corretto funzionamento dell’impianto e il rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla legge. In particolare include:
- interventi di manutenzione preventiva da pianificare in base alle caratteristiche dell’elevatore per mantenere la pulizia e la corretta lubrificazione di alcune delle sue parti (come funi, porte, serrature);
- interventi di manutenzione periodica da effettuare almeno due volte l’anno per controllare l’efficienza dell’ascensore in tutte le sue componenti;
- verifiche biennali obbligatorie per garantire che tutti i dispositivi di sicurezza dell’impianto funzionino in maniera regolare ed efficiente anche nel rispetto di quanto stabilito nelle verifiche precedenti.
Cosa s’intende per manutenzione straordinaria ascensore
La manutenzione straordinaria dell’ascensore riguarda interventi che esulano da quelli di routine per diventare obbligatori in specifiche circostanze. Per esempio, in caso di esito negativo della verifica biennale, in assenza di comunicazione relativa alla messa in esercizio, quando subentrano modifiche strutturali all’impianto, al verificarsi di guasti o incidenti imprevisti.
Quanto costa la manutenzione di un ascensore
Non è possibile stabilire a priori il costo della manutenzione di un ascensore dato che le variabili da considerare sono innumerevoli. Molto dipende dal tipo di impianto, dal fatto che si tratti di un ascensore domestico o condominiale, da numero di piani di servizio, dall’entità del singolo intervento.
Merita inoltre ricordare che nel caso di un ascensore o mini ascensore domestico, i costi di manutenzione ricadono sul proprietario dell’immobile. Diversamente, nel caso di un ascensore condominiale, i costi di manutenzione vanno suddivisi tra i condomini in base all’articolo 1124 del codice civile, ovvero in base al valore millesimale delle singole unità immobiliari e al piano a cui sono poste. Infine, nel caso dell’ascensore di un immobile in affitto, le spese d’uso e di manutenzione ordinaria dell’ascensore spettano all’inquilino che si tratti di un immobile a sé o facente parte di un condominio.
Cosa stabilisce l’articolo 15 del DPR 162/99
Di seguito, riportiamo quanto contenuto nel testo della legge in forma integrale:
1. Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all’esito favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all’anno per i montacarichi:
a) a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all’articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
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